Capo I - Art. 1 Democraticità e libertà dell’istituzione scolastica
Art. 1 Democraticità e libertà dell’istituzione scolastica
- La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione, tenendo conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente.
- La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: i docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA.
- Gli organi collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.
- Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati le manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione, che impediscono la libera e democratica espressione e partecipazione alla vita della scuola.