Capo V - Art. 1 Assemblee degli Studenti

Art. 1 Assemblee degli Studenti

Assemblea d’Istituto degli studenti

  1.   L’assemblea può aver luogo una volta al mese, durante le ore d’insegnamento, per la durata massima di 4 ore. Qualora nell’Istituto non esista un locale idoneo allo svolgimento dell’Assemblea, si procede su 2 giorni per classi parallele: sarà compito dei rappresentanti d’Istituto dare forma di documento alle richieste e/o proposte formulate. 
  2.   La richiesta, corredata dalla firma dei rappresentanti di istituto o del Comitato studentesco (rappresentanti di classe)  o da almeno il 10% degli studenti e dall’ordine del giorno, deve essere presentata in presidenza dai promotori almeno con cinque giorni di anticipo rispetto alla data richiesta.
  3.   La prima assemblea dell’anno scolastico deve eleggere un Presidente, di volta in volta o per un periodo più prolungato, un segretario e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio d’Istituto.
  4.   Il Dirigente Scolastico  e i  docenti  possono presenziare all’assemblea, senza facoltà di intervento, a meno che questo non sia richiesto dal Presidente. I Docenti rimangono, comunque,  all’interno dell’Istituto durante lo svolgimento della  riunione.
  5.   L’assemblea è convocata,  di volta in volta,  in giorni diversi della settimana. 
  6.   Il verbale viene consegnato al Dirigente Scolastico entro 4 giorni dalla riunione.
  7.   L’assemblea studentesca d’Istituto si propone l’approfondimento sia dei problemi dell’Istituto che dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
  8.   È consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno, su autorizzazione del Consiglio d’Istituto che si attiene ai criteri deliberati..
  9.   Dell’assemblea verrà data comunicazione alle famiglie.

 

b. Assemblea di Classe degli studenti

  1.         Le assemblee di Classe possono aver luogo una volta al mese nel limite di due ore ordinariamente consecutive.
  2.         L’assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può coincidere sempre con l’insegnamento delle stesse materie.
  3.         La richiesta, corredata dell’ordine del giorno, della data, della firma dei rappresentanti di classe e del visto del docente le cui ore sono richieste, deve essere presentata almeno 3 giorni prima al Dirigente Scolastico per l’autorizzazione, che viene annotata sul registro di classe.
  4.         La partecipazione degli allievi è obbligatoria e valgono altresì i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo precedente.
  5.         L’assemblea ha facoltà di eleggere un Presidente e di darsi un proprio regolamento. In ogni caso, i lavori dell’Assemblea sono documentati da un Verbale firmato dai rappresentanti di classe: il verbale viene consegnato al Dirigente Scolastico entro 4 giorni dalla riunione  c. Norme comuni alle due assemblee
  6.         Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha il potere d’intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. In quest’ultimo caso il Dirigente o il Vicario ha facoltà di sciogliere l’Assemblea.
  7.         Non può essere tenuta l’assemblea nel primo mese di scuola  e negli ultimi trenta giorni di lezioni.
  8.         Per motivi di particolare necessità o urgenza il Dirigente Scolastico potrà autorizzare, in via eccezionale, una riunione dei rappresentanti di classe da tenersi con le modalità indicate dallo stesso Dirigente Scolastico.
  9.   Il comitato degli studenti è formato dai rappresentanti di classe, dagli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale. 
  10.   Il Comitato degli studenti cura i rapporti tra gli studenti e la presidenza, al fine di  promuovere una effettiva partecipazione di tutti gli studenti alle attività scolastiche.
  11.   Il comitato si riunisce non più di una volta al mese: la richiesta corredata dalla firma di almeno il 50% dei rappresentanti di classe eletti, dall’ordine del giorno e dalla data di riunione è presentata in presidenza per l’autorizzazione almeno 5 giorni prima.
  12.   Il Comitato può essere convocato dal Dirigente Scolastico
  13.   Le riunioni vengono verbalizzate: il verbale viene consegnato al Dirigente Scolastico entro 4 giorni dalla riunione. 
  14.   Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

d.     Comitato Studentesco

-     formula l’ordine del giorno delle assemblee d’istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere; 

-     assicura l’ordinato svolgimento delle assemblee d’istituto, garantendo l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; 

-     esprime pareri e formula proposte in ordine al P.O.F. ed alla Carta dei Servizi della Scuola;

-     attraverso i rappresentanti di classe collabora all’ordinato svolgimento delle attività nelle aule,  negli spogliatoi e nei Laboratori.