Capo VI - Art. 2 Albo dell’Istituto
All’albo dell’Istituto, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni indirizzate all’utenza o ai dipendenti, che garantiscono l’esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri.
Vanno, comunque, esposti i seguenti documenti: