Capo IV - Art. 3 Collegio dei Docenti

Art. 3 Collegio dei Docenti

  1.         Il Collegio dei Docenti è composto dai docenti di ruolo titolari ed in completamento cattedra, i supplenti annuali e temporanei in servizio nell’Istituto.
  2.         È presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale partecipa, con diritto di voto, a tutte le deliberazioni dell’organo.
  3.         In caso di impedimento o di assenza, poteri e funzioni saranno assunti dal collaboratore con delega a sostituire il Dirigente Scolastico.
  4.      Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico con le modalità dell’art. 14 del presente regolamento o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. 
  5.      La seduta è validamente aperta quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. 
  6.      Il Collegio viene convocato con avviso-circolare, rivolto ai Docenti, da affiggere all’albo della sala docenti e all’albo dell’Istituto e con le seguenti modalità:
  7.      essere esposto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta;
  8.      riportare il luogo, la data e l’ora della convocazione; 
  9.      indicare la fine della seduta;
  10.      l’ordine del giorno;
  11.         La durata della seduta, di norma,  non potrà essere superiore a tre ore; al termine, ove i lavori non fossero conclusi, su richiesta della presidenza o di un terzo dei presenti, il Collegio può deliberare la prosecuzione dei lavori per altri 60 minuti, allo scadere dei quali la seduta è improrogabilmente chiusa.
  12.         In caso di motivata urgenza il Collegio può essere convocato  dal Dirigente Scolastico con avviso – circolare 48 ore prima.
  13.         Se la convocazione avviene su richiesta di 1/3 dei componenti, il Collegio deve essere convocato entro dieci giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Dirigente Scolastico.        b. Procedura

a. Convocazione

Formulazione dell’ordine del giorno.

  1.      L’ordine del giorno stabilito dal Dirigente Scolastico tiene conto di eventuali indicazioni date dal Collegio nel corso della seduta precedente.
  2.      Il Dirigente Scolastico ha facoltà di procedere a dare al Collegio Docenti “Comunicazioni” attinenti al funzionamento del servizio scolastico o, comunque, utili alla informazione – formazione del personale docente.
  3.      Sulle comunicazioni del Dirigente Scolastico possono essere presentati ordini del giorno da discutere nelle riunioni successive.
  4.      In caso di particolare urgenza possono essere inclusi nell’ordine del giorno nuovi argomenti, con avviso da rendere pubblico non più tardi delle ore 10.30 antimeridiane del giorno precedente a quello fissato per la seduta.
  5.      In nessun caso possono essere inseriti e discussi argomenti non espressamente inseriti nell’ordine del giorno, se non c’è il consenso unanime del Collegio.
  6.      Qualora la discussione degli argomenti non possa essere esaurita in una seduta, il Collegio viene riconvocato di regola entro 8 giorni per gli argomenti ancora da discutere.
  7.      Gli eventuali argomenti aggiunti vengono sempre posti in fondo all’o.d.g. 
  8.         L’attestazione della partecipazione al Collegio è valida in presenza della firma apposta su apposito foglio. Per particolare importanza degli argomenti da trattare, il presidente può valutare la opportunità di procedere al contrappello al termine della seduta. In ogni caso i docenti che per particolari motivi debbano allontanarsi prima del termine della seduta, sono tenuti a chiedere per tempo l’autorizzazione al Dirigente, che ne terrà conto anche in relazione alla validità della seduta stessa. 

             c. Validità delle sedute e delle deliberazioni

 

  1.         Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, fatte salve le norme speciali che prescrivano diversamente. Nel computo di tali voti non possono essere compresi gli astenuti, coloro cioè che pur essendo presenti e concorrendo a formare la validità della seduta, dichiarino di non voler partecipare alla votazione. Devono essere computate nel calcolo le schede bianche e le schede nulle. Nelle votazioni palesi, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari prevale il voto del Dirigente.

4.  Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono da considerare atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità. d. Svolgimento delle sedute

  1.      Gli argomenti trattati seguono l’ordine del giorno e vengono illustrati dal Presidente o da un relatore.
  2.      Dopo che l’argomento è stato illustrato si apre il dibattito. Il presidente prende nota delle richieste d’intervento e dà la parola ai relatori.
  3.      È assolutamente vietato interrompere a qualsiasi titolo il relatore.  
  4.      Il Dirigente Scolastico concede la parola secondo l’ordine delle richieste.
  5.      Ogni intervento non può superare i 3 minuti ed ogni oratore non può intervenire più di una volta nel dibattito, mentre può replicare per una sola volta.
  6.      Durante il dibattito possono essere formulati, per iscritto e debitamente sottoscritti, emendamenti o proposte alternative.
  7.      Eventuali dichiarazioni che s’intende vengano inserite a verbale, devono essere presentate per iscritto al Segretario e debitamente sottoscritte dai presentatori.
  8.      Le sedute del Collegio non sono pubbliche. L’eventuale partecipazione di non aventi diritto, debitamente motivata, deve essere oggetto di previa richiesta al Dirigente Scolastico e  approvata, all’inizio della seduta, dalla maggioranza dei presenti.  e. Fatto personale
  9.         Sussiste il “fatto personale” quando un docente sia censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
  10.         Il docente che chieda la parola per “fatto personale”,  deve precisare le ragioni della sua istanza. Sul fondamento delle stesse giudica il Presidente. f. Modalità delle votazioni
  11.      Su ogni argomento, chiusa la discussione, si procede alla votazione.
  12.      La votazione, se non diversamente previsto, è palese ed avviene per alzata di mano o per appello nominale quando richiesto dalla maggioranza dei presenti. In ogni caso il Presidente indica preliminarmente il significato del “si” e del “no”.
  13.      La votazione è segreta, mediante schede, solo quando si tratti di persone.
  14.      Terminato il conteggio dei voti il Presidente proclama il risultato della votazione.

 

f. Ordine delle votazioni

  1.         Le proposte e gli emendamenti sono votati separatamente, nell’ordine di presentazione e, comunque, dopo la proposta oggetto dell’ordine del giorno. Prima del passaggio al voto i proponenti hanno la facoltà di ritirare gli emendamenti o le proposte avanzate.
  2.         Nel caso vengano poste in votazione proposte tra loro incompatibili, l’approvazione della prima esclude il passaggio al voto per le successive, che si considerano automaticamente respinte.

 

g. Atti del Collegio

Verbalizzazione delle sedute

  1.      La funzione di Segretario del Collegio sono svolte, su designazione del Dirigente Scolastico, da un docente.
  2.      Di ogni seduta viene redatto un verbale su registro numerato e vidimato. Se la seduta viene aggiornata,  il verbale potrà essere unico per tutte le sedute successive della stessa convocazione.
  3.      Ogni verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, contenente le proposte di deliberazione, le decisioni approvate, gli eventuali interventi (di cui deve essere fatta esplicita richiesta di verbalizzazione e presentata una sintesi scritta), di norma, viene letto ed approvato dal Collegio all’inizio della seduta successiva.
  4.      I verbali delle sedute sono pubblicati all’Albo per almeno 8 giorni dopo la regolare approvazione. 
  5.      Le attestazioni inserite a verbale possono essere impugnate solo mediante querela di falso.
  6.      Chiunque abbia un interesse personale, diretto e concreto,  può ottenere estratto del verbale previa domanda scritta che comprovi l’interesse connesso con l’oggetto della richiesta. h. Commissioni
  7.      Per lo studio di questioni di rilevante valenza didattico – formativa e  per la realizzazione delle attività previste, il Collegio approva la costituzione di Commissioni di lavoro.
  8.      La Commissione designa il proprio referente ed il segretario.
  9.      I lavori delle Commissioni verranno verbalizzati e depositati in Presidenza. i. Assenze
  10.         Le assenze dei membri del Collegio devono essere comunicate almeno con un giorno di anticipo rispetto alla data di convocazione e giustificate entro le 48 ore successive alla seduta stessa.
  11.         In caso di mancata giustificazione il Dirigente Scolastico provvederà a contestare l’addebito all’interessato secondo le norme vigenti per i casi di assenze ingiustificate dal servizio. l. Competenze 

Il Collegio dei Docenti, come da T.U. 297/94,  ha il compito di:

1. Deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, sui seguenti punti:  a. programmazione dell’azione educativa; 

  1.      sperimentazione di metodologie e didattiche;.
  2.      all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe. 
  3.      deliberare l’iscrizione di uno studente per la terza volta alla stessa classe;
  4.      Valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per verificarne l’efficacia e proporre eventuali misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 
  5.      Promuovere iniziative di aggiornamento degli insegnanti.
  6.      Formulareproposte al Dirigente Scolastico tenendo conto dei criteri generali indicati dal C.I. o delle proposte dei Consigli di Classe, sui seguenti punti:  a. Formazione delle classi; 
  7.      Orario delle lezioni; 
  8.      Scelta di sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal C.I. d. Funzionamento biblioteca; 
  9.      Svolgimento delle altre attività scolastiche; 
  10.        Sperimentazione sul piano di innovazioni di ordinamenti e strutture da inoltrare al MIUR per l’autorizzazione. 
  11.      Eleggere docenti del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
  12.      Indicare i docenti membri delle Commissioni di lavoro.  

 

m. Dipartimenti

I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano la medesima disciplina o discipline affini.

Essi hanno lo scopo di concordare:

  1.      gli obiettivi disciplinari; 
  2.      i contenuti programmatici; 
  3.      i criteri e gli strumenti di valutazione; 
  4.      le forme e la frequenza delle verifiche e le prove comuni;
  5.      l’uso dei sussidi didattici, dei laboratori e la scelta dei libri di testo; 
  6.      attività ed eventuali progetti integrativi; 
  7.      eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche o di ordinamento; 
  8.      le attività di aggiornamento. 

Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Dirigente Scolastico o i rispettivi coordinatori.

n.  Comitato di valutazione per il servizio dei Docenti a. Composizione

Legge 107/2017

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti variabili in funzione dei compiti che gli sono attribuiti:

AZIONE

COMPOSIZIONE

formulazione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova

tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

Docente con funzione di tutor

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

Un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; un rappresentante degli alunni

un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

 

 

Questo sito utilizza cookie tecnici, proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo di tali cookie.

Dettaglicookies