Capo VI - Art. 2 Albo dell’Istituto

Art. 2 Albo dell’Istituto

All’albo dell’Istituto, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni indirizzate all’utenza o ai dipendenti, che garantiscono l’esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri.

Vanno, comunque, esposti i seguenti documenti:

  1.   orario delle lezioni; 
  2.   orario di ricevimento delle famiglie da parte dei Docenti; 
  3.   organigramma degli Organi Collegiali e Uffici;
  4.   organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;  e. orario di apertura al pubblico degli Uffici; 
  5.    Documenti del sistema Gestione Qualità;
  6.   copia del presente Regolamento. 

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