Capo VI - Art. 2 Albo dell’Istituto
Art. 2 Albo dell’Istituto
All’albo dell’Istituto, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni indirizzate all’utenza o ai dipendenti, che garantiscono l’esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri.
Vanno, comunque, esposti i seguenti documenti:
- orario delle lezioni;
- orario di ricevimento delle famiglie da parte dei Docenti;
- organigramma degli Organi Collegiali e Uffici;
- organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; e. orario di apertura al pubblico degli Uffici;
- Documenti del sistema Gestione Qualità;
- copia del presente Regolamento.