Capo VIII - Art. 1 Revisione Regolamento d’Istituto

Art. 1 Revisione Regolamento d’Istituto

Il presente regolamento d’Istituto 

  •             trae i propri principi ispiratori dalla Carta costituzionale, dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia e dalle leggi ordinarie dello Stato in materia di Istruzione pubblica; in particolare da completa ed esaustiva disciplina delle riserve regolamentari contenute nel Regolamento del diritti delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
  •             può essere modificato dagli Organi di Governo della Scuola in seguito a richiesta motivata presentata al Dirigente Scolastico, previa delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.
  •             All’atto dell’iscrizione, se richiesta, ad ogni studente verrà consegnata una copia del presente Regolamento.
  •             Il presente Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutte le componenti scolastiche nelle forme più idonee. 
  •             Il regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo alla sua pubblicazione.  Al presente regolamento potranno essere apportate tutte le modifiche che si renderanno opportune con l’esperienza e con il mutare delle condizioni socio-ambientali. Il Consiglio d’Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie componenti scolastiche. Per qualunque modifica o integrazione del presente regolamento è necessaria una delibera del Consiglio d’Istituto adottata dalla maggioranza dei componenti.
  •             L’iscrizione comporta l’accettazione del regolamento della scuola.
  •             Per quanto non espressamente previsto dal seguente Regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 31/05/1974 n. 416 e successive integrazioni e variazioni. 

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