Capo IV - Art. 4 Consiglio D’Istituto

Art. 4 Consiglio D’Istituto

a. Composizione

1. In base all’attuale popolazione scolastica i componenti del Consiglio sono 19, di cui 

-        8 rappresentanti del personale docente;

-        2 rappresentanti del personale non docente;

-        4 rappresentanti dei genitori; 

-        4 rappresentanti degli studenti; 

-        il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto.

  1.         I membri, eletti secondo le modalità della normativa vigente, vengono insediaticon provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati delle elezioni. Così formato il Consiglio è validamente costituito, anche se non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
  2.         Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad un membro del Consiglio della componente docenti. 
  3.         Il segretario sintetizza gli interventi dei consiglieri, trascrivendo in maniera dettagliata solo quelli richiesti dall’interessato e su presentazione di uno scritto.
  4.         Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo e all’impiego dei mezzi finanziari per il finanziamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
  5.         Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni, indipendentemente dalla variazione della popolazione scolastica in tale periodo; fa eccezione la componente studentesca che viene eletta ogni anno.

b. Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri,

-        è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico;

-        in tale occasione ha luogo l’elezione, a scrutinio segreto, del presidente;

-        sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;

-        è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;

-        qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti (a parità di voti la votazione deve ripetersi fino alla elezione di uno dei candidati).

  1.         La convocazione avviene  da parte del Presidente mediante avviso scritto, recapitato ad ogni membro almeno cinque giorni prima della data fissata; l’avviso contenente la data, l’ora e l’ordine del giorno deve essere affisso all’albo dell’Istituto.
  2.         Solo per motivi di particolare urgenza si può convocare il Consiglio con preavviso inferiore ai 5 giorni. 
  3.         Il Consiglio d’Istituto può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta del Dirigente Scolastico o del  Presidente o di almeno un terzo dei membri del Consiglio d’Istituto.

La richiesta va inoltrata al Presidente e, per conoscenza, al Dirigente, almeno 3 giorni prima della data di convocazione del C.d’I.

c. Validità Consiglio d’Istituto
  1.      Le riunioni del Consiglio d’Istituto si intendono valide se sono presenti la metà più una dei consiglieri eletti; in caso di decadenza e non sostituzione,  il quorum viene calcolato sulla base dei consiglieri in carica.
  2.      E’ considerato decaduto il consigliere che non presenzia alle riunioni del Consiglio di Istituto per tre volte consecutive senza motivata giustificazione. la surroga avviene in base alle norme vigenti.
  3.      L’ordine di trattazione dei punti all’ordine del giorno può essere modificato su richiesta di almeno uno dei consiglieri e su deliberazione della maggioranza assoluta dei consiglieri.
  4.      Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e/o del Dirigente Scolastico e previa approvazione della maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio d’Istituto all’inizio della seduta delibera la modifica dell’o.d.g. aggiungendo ai punti presenti non più di altri due punti con una eventuale rinumerazione. 
  5.      Ciascun membro del Consiglio d’Istituto può proporre, con richiesta al presidente, l’inserimento di uno o più punti all’o.d.g. per la  seduta successiva.
  6.      Il Presidente all’inizio della discussione di un argomento all’ordine del giorno, dopo l’eventuale relazione del Dirigente Scolastico,  dà la parola ai consiglieri che ne fanno richiesta. Ogni intervento non può eccedere i 3 minuti ed ogni oratore non può intervenire più di una volta nel dibattito, mentre può replicare per una sola volta.
  7.      Le delibere si intendono valide solo se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. 
  8.      Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.
  9.      Le sedute del Consiglio sono pubbliche; possono assistere gli elettori delle componenti in esso rappresentate. Il Presidente, in caso di disturbo della seduta, può allontanare in parte o del tutto il pubblico presente.
  10. Qualora durante i lavori il numero legale dei consiglieri dovesse venir meno, il Presidente ritenuti i punti all’o.d.g. ancora non discussi di particolare importanza, sentito anche il Dirigente Scolastico ed il Direttore Amministrativo, aggiorna al massimo entro 5 giorni il Consiglio d’Istituto. In caso contrario,  i punti in sospeso sono rinviati alla successiva riunione. 
  11. Il presidente ha facoltà di chiudere la seduta dopo 30 minuti dalla convocazione in caso di mancanza del numero legale e di aggiornarla entro 5 giorni.  (In caso di mancanza del numero legale, il Presidente aggiorna la seduta  entro 5 gg.). 
  12. Durante le riunioni del Consiglio le delibere sono sottoposte a votazione normalmente per alzata di mano o, su richiesta di uno o più membri, per appello nominale.
  13. Sono sottoposte a votazione segreta le deliberazioni relative a persone.
  14. Alle sedute in cui siano in discussione argomenti concernenti specifiche persone non è ammesso il pubblico.
  15.         Gli atti del Consiglio d’Istituto vengono esposti all’albo  con il verbale debitamente approvato; la pubblicazione deve avvenire entro 15 giorni dall’approvazione e la copia rimanere esposta fino alla riunione successiva. 
  16.         Il verbale è depositato nell’Ufficio di presidenza o nella Segreteria ed è a disposizione, per la parte pubblica, per eventuali richieste di consultazione. 
  17.         Chiunque può richiedere una copia del verbale della riunione, per la parte pubblica, ai sensi del regolamento applicativo L. 241/90, quando si documenti un interesse diretto e concreto. e.  Compiti del Consiglio d’Istituto
d. Pubblicità degli atti

1. Delibera il piano delle attività, su proposta della Giunta, fatte salve le competenze dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti e fermo restando il proprio diritto di iniziativa, sulle seguenti materie: 

  1.      Programma annuale preventivo e conto consuntivo e relativa relazione e qualsiasi altra deliberazione attinenti all’impiego dei mezzi finanziari e agli adempimenti contabili; 
  2.      acquisto, locazione, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo e per esercitazioni; 
  3.      iniziative che possono essere assunte nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio; 
  4.      adozione del Regolamento d’Istituto e sue modifiche; 
  5.      adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze della scuola; 
  6.        orario antimeridiano e pomeridiano in relazione alle eventuali esigenze dell’Istituto; 
  7.      modalità per il funzionamento della Biblioteca; 
  8.      promozione di contatti con le altre scuole o istituti o enti locali;
  9.        partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
  10.        criteri per la programmazione e per l’attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

2. indica criteri generali sui seguenti punti: 

  1.      formazione delle classi; 
  2.      accettazione delle iscrizioni eccedenti la capienza strutturale e logistica dell’Istituto;
  3.      elegge al suo interno una Giunta Esecutiva;
  4.      designa i componenti della Commissione Elettorale. 
  5.      formula proposte per la sperimentazione sul piano degli ordinamenti e delle strutture; 
  6.      accoglie le proposte dei Docenti in merito ai programmi di sperimentazione metodologicodidattica; 
  7.      adotta il P.O.F. deliberato dal Collegio dei Docenti.

 

 

f.  Giunta Esecutiva

  1.      La Giunta Esecutiva è composta da 6 membri rappresentanti di tutte le componenti, di cui: un docente, un non docente, un genitore, uno studente, membri del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A.
  2.      Il Presidente è il Dirigente Scolastico; il Segretario è il DSGA.
  3.      La Giunta è l’organo tecnico del Consiglio d’Istituto:
  4.      propone il programma annuale ed il conto consuntivo all’approvazione del consiglio di istituto;
  5.      prepara i lavori del Consiglio predisponendo per tempo, e là dove è possibile, ogni documento utile ai lavori del Consiglio;
  6.      cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  7.      delibera l’organico degli assistenti tecnici.

 

  1.      Il membro di Giunta che non partecipi alle riunioni della Giunta Esecutiva per tre volte successive senza giustificato motivo, risulta decaduto; il Consiglio di Istituto prende atto della decadenza e provvede alla surroga.
  2.      Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 

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