Capo VII - Art. 4 Regolamento della biblioteca d’Istituto
Art. 4 Regolamento della biblioteca d’Istituto
1) Al servizio di biblioteca possono accedere alunni, docenti e personale non docente di questo Istituto. Oltre al servizio di consultazione e prestito, la biblioteca può essere adibita a luogo di lettura e studio in apposite fasce orarie, purché sia garantita la sorveglianza.
2) Si individua un docente responsabile della biblioteca che controlla mensilmente il registro.
3) L’orario della biblioteca viene stabilito annualmente.
4) Gli studenti che si recano in biblioteca durante le ore di lezione, sono sotto la diretta responsabilità del docente.
5) La durata del prestito non può superare il mese. Il prestito può essere rinnovato per un altro mese, a condizione che non ci siano state nel frattempo richieste per quell’opera. Di norma, non è consentito il prestito contemporaneo di più di due opere.
6) Le enciclopedie generali, i dizionari, gli atlanti, gli audiovisivi sono esclusi dal prestito e possono essere utilizzati solo all’interno dell’edificio scolastico.
7) Chi restituisce le opere con ritardo verrà ammonito una prima e una seconda volta, dopodiché la Direzione potrà prendere nei suoi riguardi provvedimenti ristrettivi in relazione al prestito e/o alla relativa durata.
8) La perdita e il deterioramento di un’opera da parte del lettore comportano il risarcimento del danno alla scuola. Il risarcimento non potrà comunque superare il valore venale dell’opera né essere comunque inferiore ai tre quarti del costo del nuovo acquisto corrente.
9) Chi sottrae o intenzionalmente deteriora le opere, chi dovesse tenere un comportamento scorretto e/o di disturbo nei locali adibiti a biblioteca, potrà essere escluso dalla stessa e dalla fruizione delle opere per un certo periodo. Tale decisione è presa dalla Direzione, su segnalazione del docente accompagnatore e/o del responsabile della biblioteca. 10) Tutti sono tenuti a rispettare il regolamento.